Descrizione
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), anche dette “biotestamento” o “testamento biologico” sono le disposizioni che permettono ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà. Per essere valide devono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte prese con tali disposizioni.
Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
Chi redige le DAT può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.
Le DAT, previste dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", riaffermano la libertà di scelta dell'individuo e rendono concreto il diritto alla tutela della salute, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.
COME FARLE
Le DAT devono essere redatte con una di queste modalità:
- atto pubblico o con scrittura privata autenticata, recandosi da un notaio;
- scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
- scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso le strutture sanitarie delle Regioni che hanno regolamentato la raccolta delle DAT;
- scrittura privata autenticata, consegnata personalmente presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
- in particolari condizioni fisiche di disabilità, attraverso videoregistrazione o con altri dispositivi, alla presenza di due testimoni, consegnati presso uno dei punti sopra descritti.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
NOMINA DEL FIDUCIARIO
Il fiduciario viene nominato dal disponente. La nomina è valida solo dopo formale accettazione da parte del fiduciario, espressa mediante sottoscrizione di apposito atto. A tal fine:
- il fiduciario può presentarsi personalmente presso lo sportello assieme al disponente munito di tessera sanitaria e di un documento d’identità valido;
- il disponente può presentare allo sportello la nomina del fiduciario sottoscritta per accettazione da quest’ultimo, accompagnata da copie del documento d’identità valido e della tessera sanitaria del fiduciario;
- il disponente può presentare allo sportello la nomina non sottoscritta dal fiduciario, dichiarando che quest’ultimo lo ha autorizzato a fornire i suoi dati personali; successivamente il fiduciario si dovrà presentare allo sportello dove la DAT è stata depositata, per formalizzare l’accettazione della sua nomina munito di:
-
- codice univoco regionale della DAT di cui è stato nominato fiduciario;
- tessera sanitaria;
- documento di identità valido.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con le stesse modalità con le quali l’ha accettata. Il disponente può revocare il fiduciario con le stesse modalità con le quali lo ha individuato.
DOVE CONSEGNARLE
Recandosi presso notai, Comuni di residenza, strutture sanitarie competenti e consolati italiani all’estero. In particolare per consegnare e registrare le proprie DAT presso gli appositi sportelli delle Aziende sanitarie toscane, della Fondazione Gabriele Monasterio e dell’Ispro, è necessario portare con sè:
- le proprie DAT sottoscritte;
- la tessera sanitaria attestante il proprio codice fiscale;
- il documento di identità valido;
- un indirizzo mail.
DOVE SONO CONSERVATE E CONSULTABILI
Tutte le DAT consegnate e registrate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella Banca dati nazionale delle DAT dove vengono conservate.
Le DAT presenti nella Banca dati nazionale possono essere consultate:
- dal disponente;
- dal fiduciario;
- dai medici che hanno in cura il paziente in condizione di incapacità di autodeterminarsi previa autodichiarazione della necessità di consultarle.
L’accesso alla Banca dati nazionale delle DAT avviene tramite:
- Carta nazionale dei servizi;
- Carta d'identità elettronica;
- Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.
La Banca dati DAT è istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018 ed è regolamentata dal decreto ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019.