Descrizione
Voto per corrispondenza
Gli elettori italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per corrispondenza ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
È opportuno verificare e aggiornare la propria posizione anagrafica e l’indirizzo presso l’Ufficio consolare competente.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire il diritto di voto, è pertanto facoltà dell’elettore verificare la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza tramite riscontro con il Consolato operante nella circoscrizione di residenza.
Voto presso il comune di residenza
La predetta normativa fa comunque salva la possibilità, per gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale comunicando la propria scelta (opzione) per iscritto all’Ufficio Consolare territorialmente competente entro il 24 gennaio 2026 (10° giorno successivo a quello dell’indizione delle votazioni) preferibilmente utilizzando il modulo allegato e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Detta opzione è valida limitatamente a questa consultazione referendaria
Come stabilito dalla normativa vigente, qualora la comunicazione di opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione da parte dell’Ufficio Consolare di riferimento, entro il termine prescritto.