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Comune di Alonte

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Informazioni Generali
Cos'è l'ICI ?

L'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un'imposta a carattere reale, che deve essere pagata da chi possiede immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili oppure fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in Catasto) in:

· PROPRIETA'
· DIRITTO DI USUFRUTTO
· DIRITTO DI USO
· DIRITTO DI ABITAZIONE
· DIRITTO DI SUPERFICIE (possesso dell’immobile ma non del suolo)
· ENFITEUSI (diritto reale di godimento di un fondo che rimane di proprietà del concedente)
· LOCAZIONE FINANZIARIA (contratto di leasing)

Attenzione: il diritto di usufrutto, uso, abitazione, ecc. sono diritti reali minori, che non devono essere confusi con l'utilizzo di un bene immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato gratuito.
Il locatario o il comodatario, pertanto, NON sono soggetti passivi dell'I.C.I.
Un tipico esempio di diritto reale di abitazione è rappresentato dal diritto riservato dalla legge al coniuge superstite (art. 540 del codice civile).

L'I.C.I. si deve pagare al Comune nel quale è situato l'immobile: se un immobile è situato in parte sul territorio di un Comune e in parte nel territorio di un altro Comune confinante (p.es. può verificarsi con un terreno agricolo) l'imposta dovrà essere corrisposta al Comune nel cui territorio ricade la maggior parte dell'immobile.

L'I.C.I. è un'imposta che si calcola facendo riferimento al valore degli immobili, quali:
· le aree fabbricabili
· i terreni agricoli
· i fabbricati

Il valore imponibile (o base imponibile) si calcola nel seguente modo:

· per i terreni agricoli si assume il REDDITO DOMINICALE risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere rivalutato del 25%; il valore così ottenuto viene poi moltiplicato per 75;
I terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Sossano sono esenti dall'ICI, in quanto ricadenti in area esente.

· per le aree fabbricabili si assume, quale valore imponibile, il VALORE VENALE DI MERCATO al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

· per i fabbricati si considera, di norma, la RENDITA CATASTALE iscritta agli atti del Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere rivalutata del 5%.
· Al valore così ottenuto vengono quindi applicati dei COEFFICIENTI che variano in relazione alla categoria catastale del fabbricato, e cioè:
· moltiplicatore 34: immobili di categoria catastale C1 (negozi)
· moltiplicatore 50: immobili di categoria catastale A10 (uffici) e D
· moltiplicatore 100: immobili accatastati in categoria A, B o C (ad eccezione di quelli già indicati).
Per i fabbricati sprovvisti di rendita catastale occorre far riferimento ad una cosiddetta RENDITA PRESUNTA, ovvero, se si tratta di immobili di categoria catastale D posseduti da imprese nell'esercizio di attività, ai valori contabili di Bilancio di impresa.
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si ottiene applicando alla stessa l'aliquota specificamente stabilita dal Comune, per ogni singolo immobile, per l'anno di imposizione e tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili (riduzioni o detrazioni), del periodo di possesso e della percentuale di possesso.
 

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